21 set, 2006
Sulla equiparazione tra ingegneri e architetti
Posted by: ARCblog In: Architettura|Legislazione
L’ingegnere civile non puo’ accedere alla professione di architetto, su un piano di perfetta parità con il laureato in architettura. E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata l’11 settembre scorso
Il Consiglio di Stato ammette che “nell”attuale ordinamento universitario il laureato in ingegneria civile deve avere acquisito una specifica preparazione anche nel campo dell’architettura, talche’ potrebbe ritenersi ormai anacronistica la limitazione posta alla competenza professionale dell’odierno laureato in ingegneria, e in ogni caso meritevole di essere adeguata alla mutata disciplina delle professioni di architetto e di ingegnere civile”.
Tocca dunque al legislatore nazionale eventualmente intervenire. Ne’ la direttiva CEE 10 giugno 1985 n. 384 (recepita in Italia con D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 129) impone agli Stati membri di porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l’accesso alla professione di architetto.
In conseguenza, la riserva alla “professione di architetto” delle “opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 1089/39, è in atto pienamente legittima.
Via | Giurdanella.it