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17 ott, 2006

Entra in vigore la certificazione energetica degli edifici

Posted by: In: Notizie|Professione|Progetti

Image Hosted by ImageShack.usErano attese entro il 6 aprile 2006 le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, resa obbligatoria dal decreto legislativo 192/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

Ma dal Ministero delle Attività produttive non si hanno ancora notizie al riguardo.
Invero il decreto legislativo 192/2005 è ufficialmente entrato in vigore l’8 ottobre 2005, ma l’effettiva operatività del provvedimento veniva subordinata all’emanazione di successivi decreti attuativi per l’adozione di criteri generali, una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica degli edifici (art. 4, comma1).

L’emanazione dei decreti attuativi era attesa entro il 6 febbraio 2006 (120° giorno a partire dall’entrata in vigore del dlgs 192/2005). Il 6 aprile 2006 (180° giorno dall’entrata in vigore del provvedimento) scadeva invece il termine per la presentazione delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici.


Ad aprile scorso il Ministero delle Attività produttive dichiarava che le linee guida non sarebbero state disponibili prima dell’autunno ed annunciava che entro giugno sarebbero stati diffusi i calcoli tecnici relativi al riscaldamento degli edifici e ai tradizionali impianti termici, ma non si pronunciava invece sulla emanazione dei decreti attuativi.

Ad oggi non si hanno notizie né delle une né degli altri. L’unico documento che il Ministero ha diffuso nel frattempo è stata la circolare del 24 maggio 2006 recante “Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del Dlgs 19 agosto 2005, n.192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

A tal proposito è opportuno richiamare alla memoria le norme transitorie. Sino alla emanazione dei decreti attuativi del 192/2005, il fabbisogno annuo dell’energia primaria sarà disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, in attuazione della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 27 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto scorso. La manutenzione degli impianti termici e le ispezioni periodiche sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 decreto 192 e dal decreto del presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412. In riferimento a questi ultimi due punti, la circolare chiarisce che il comma 2, articolo 9 del dlgs 192/2005 subentra al comma 3, articolo 31, della legge n. 10 del 9 gennaio 1991. Mentre il comma 1 dell’allegato L del decreto 192/2005 subentra al comma 4, articolo 11, del DPR 412/1993. Ulteriori precisazioni riguardano l’Allegato I ed L del decreto 192, relativi al regime transitorio rispettivamente per la prestazione energetica degli edifici e l’esercizio e la manutenzione per gli impianti termici.

Il problema più urgente che occorre sollevare in questo momento riguarda sicuramente la certificazione energetica che, secondo quanto stabilito nel decreto stesso, diviene obbligatoria dopo un anno esatto dall’entrata in vigore del decreto, e quindi a partire dal prossimo 8 ottobre 2006.

Se, infatti, il decreto 192/2005 indica precise norme transitorie cui fare riferimento sino alla emanazione dei decreti attuativi, non c’è altrettanta chiarezza in merito alla certificazione energetica, per la quale si continuano ad attendere le Linee guida nazionali. Ricordiamo che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto 192/2005 sul contenimento energetico in edilizia tutti gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione su edifici dai 1000 metri quadrati in su. Per edifici di nuova costruzione s’intendono gli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente all’8 ottobre 2005.

L’attestato di certificazione energetica diventa obbligatorio nelle fasi di compravendita, locazione e costruzione delle suddette tipologie di edifici (art. 6 del dlgs 192/2005).
Il decreto stabilisce inoltre che il suddetto attestato debba essere rinnovato ogni dieci anni e aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che abbia modificato le caratteristiche di prestazione energetica dell’edificio. Quello che preoccupa maggiormente progettisti e imprese sono le salate sanzioni dovute nel caso di non adempimento all’obbligo disposto dal decreto. Il dlgs 192/2005 prevede, infatti, una sanzione dai 5mila ai 30mila euro per il costruttore che non consegni al proprietario l’attestato di certificazione, ed una pari al 70% della parcella per il progettista che non abbia rispettato i metodi di calcolo dei criteri e delle metodologie disposti dai decreti attuativi, o che abbia redatto un attestato non “veritiero”. Nonché la nullità dei contratti di vendita o di locazione non accompagnati dalla certificazione energetica.

Davide Nassironi per Arcblog.com

2 Responses to "Entra in vigore la certificazione energetica degli edifici"

1 | anonimo

gennaio 11th, 2008 at 16:18

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vi segnalo questo link sulla certificazione energetica

ciao

2 | Dott.ssa Garzia

gennaio 18th, 2008 at 18:41

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Corso per CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI

AVVIO – fine febbraio 2008

DESTINATARI
â– Periti industriali, geometri, architetti e ingegneri (iscritti ai rispettivi ordini professionali);
â– Laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali (iscritti ai rispettivi ordini professionali).

MODALITA’
â– Teoria – 56 ore (7 lezioni da 8 ore – in aula);
â– Pratica (con software dedicato) – 16 ore (2 lezioni da 8 ore – in aula);
â– Esame | scritto e orale – 8 ore (test scritto di 60 propedeutico all’accesso dell’esposizione orale di un progetto di certificazione energetica svolto dal candidato – in aula);
â– Obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore tot.
â– Commissione esaminatrice presieduta da un docente universitario esperto in materia.

OBBIETTIVI
■Acquisizione di nozioni specialistiche quali: inquadramento legislativo e normativo; la figura del certificatore energetico: obblighi e responsabilità; soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti; materiali, tecnologie e prestazione energetica dei materiali; solare termico e fotovoltaico; geotermia, poligenerazione, pompe di calore e cogenerazione. Elaborazione, con l’utilizzo del software dedicato, della documentazione per la certificazione energetica (CERT).

RIFERIMENTI
■La certificazione energetica (spesso denominato anche “certificato energetico”) è un documento obbligatorio introdotto a seguito del recepimento delle direttive nazionali in materia di certificazione energetica ed in particolare dai D.Lgs. 192/05 corretto ed integrato dal D.Lgs. 311/06 e relative linee guida nazionali e regionali.

CERTIFICAZIONE
■Certificato di frequenza con profitto, propedeutico per l’iscrizione all’albo certificatori energetici della Regione Lombardia.

PREZZI
â– Corso completo (comprensivo di supporto didattico ed esame)
€ 1.200 + Iva.

SEDE
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Per informazioni o delucidazioni: 02/89059341 – a.garzia@afor.mi.it

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