Le spese sostenute per acquistare pannelli solari non sono detraibili in presenza di certificazioni diverse da quelle indicate dalla norma.
E’ infatti obbligatorio produrre l’attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell’edificio, l’asseverazione del tecnico abilitato e la scheda informativa sugli interventi realizzati; per quelli realizzati in autocostruzione, è indispensabile la certificazione di qualità e delle strisce assorbenti.
I 60 giorni entro cui inviare la prescritta documentazione all’Enea decorrono dal “collaudo” dei lavori, non dal momento del pagamento.
Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 244/E dell’11 settembre, con la quale l’agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in merito alla detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Tutto l’articolo su Fiscooggi.it