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12 set, 2006

L’Ecolabel

Posted by: In: Architettura|Bio-Eco|Legislazione|Notizie|Opinioni|Professione

Image Hosted by ImageShack.usL’etichetta ecologica europea (ecolabel) è stata istituita per la prima volta con il regolamento comunitario 880/92 e successivamente revisionata, sino ad arrivare alla stesura dell’attuale regolamento N. 1980/2000 del 17 luglio 2000, entrato in vigore il 24 settembre 2000.

Le motivazioni che hanno spinto a varare questo regolamento sono state principalmente le seguenti:

  • a. la volontà di tradurre in un progetto concreto i principi esposti nel V piano d’azione Comunitario in campo ambientale: superare la tradizionale politica di tipo “Command and Control” (ovvero l’imposizione di una normativa e il successivo controllo del suo rispetto) per una di tipo volontario al fine di meglio incentivare il naturale diffondersi sul mercato di prodotti a ridotto impatto ambientale;
  • b. l’ esigenza di fornire migliori informazioni sull’impatto ambientale dei prodotti ad un consumatore maggiormente interessato alla problematica ambientale e al consumo sostenibile;
  • c. il diffondersi sul mercato internazionale di varie etichettature ecologiche.
  • L’obiettivo era quello di inserire questo strumento all’interno di una più vasta azione di Politica Integrata di Prodotto. Scopo di tali politiche è quello di impostare un approccio alle politiche ambientali che sia principalmente rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali di un prodotto (bene e servizio) e che abbia quale contesto di riferimento il suo intero ciclo di vita.

    L’Ecolabel si presenta quindi coerentemente con l’LCA, di cui si serve quale base metodologica, come un nuovo modus operandi volto ad integrare i più diversi strumenti pensati e applicati in questi anni per la tutela ambientale: strumenti di tipo volontario (marchi ecologici, emas, ISO 14000, accordi volontari) e strumenti economici (tasse e incentivi, depositi su cauzione, permessi negoziabili).

    E’ evidente quindi come esso non rappresenti che un mezzo tra i diversi applicabili all’interno di una più vasta politica ambientale dell’impresa. Sotto tali premesse è comprensibile come l’efficacia dello strumento, se non affiancato da altre e differenziate azioni, rischia di diventare un vacuo dispendio di energie e risorse.

    In questo contesto meglio comprendiamo come lo sviluppo di prodotti a minor impatto ambientale è destinato a trovare una sua valorizzazione e lo strumento dell’Ecolabel una collocazione ed utilizzo congruente con la propria natura. L’obiettivo è quello di arrivare ad impostare degli strumenti (come l’Ecolabel o certificazioni di prodotto quali quelle previste nella ISO 14020) che rispondano alle seguenti caratteristiche:
    · Siano volontari in ogni loro articolazione;
    · Rispondano ai requisiti di scientificità e trasparenza;
    · Raggiungano tutte le tipologie di prodotto;
    · Siano complementari tra loro e non sostitutivi;
    · Consentano una corretta valutazione dei miglioramenti ambientali dei settori e dei singoli produttori.
    · Siano efficaci nel monitorare i miglioramenti e nel benchmarking.
    Tentiamo di capire allora come l’Ecolabel possa rappresentare uno strumento che risponde a queste caratteristiche e tende ai succitati obiettivi.

    CARATTERISTICHE PRINCIPALI
    · l’etichetta ecologica europea è uno standard europeo di carattere volontario. Volontari sono anche i sistemi di gestione ambientale ISO 14000 e il regolamento Emas. Tra gli strumenti pensati per la tutela ambientale conosciamo oltre ai già ricordati strumenti non coercitivi, strumenti altri di tipo economico (tasse, incentivi depositi su cauzione, permessi negoziabili ecc.). L’obiettivo sarebbe quello di studiare una corretta politica in grado di integrare i due filoni e sfruttarne le possibili sinergie.
    · Scopo ultimo dell’ecolabel è quello di incentivare la produzione di prodotti a minor impatto. Per riuscire in ciò trae i criteri ecologici dall’impiego del Life Cycle Assessment. La valutazione che si arriverà a formulare sul prodotto potrà, quindi, dirsi riferita all’intero ciclo di vita del prodotto, secondo il criterio primo su cui si fonda uno studio LCA.
    · L’Ecolabel si basa sulla valutazione delle prestazioni ambientali di prodotti destinati al consumatore finale. Ciò significa, evidentemente, che l’etichetta europea non potrà essere rilasciata a prodotti intermedi e non sarà quindi applicabile nelle filiere di prodotto.
    · Sono esclusi dall’applicazione dell’Ecolabel i prodotti classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l’ambiente, cancerogeni, tossici per la riproduzione, mutageni, o fabbricati con processi che possono nuocere in modo significativo all’uomo e/o all’ambiente, o che potrebbero essere pericolosi per il consumatore durante l’uso. Non può essere inoltre concesso a prodotti alimentari, bevande, prodotti farmaceutici e dispositivi medici.
    L’ecolabel è applicabile esclusivamente a quelle categorie di prodotto per cui sia possibile definire dei criteri di riferimento. L’ecolabel del resto non è un premio al miglior prodotto sul mercato; esso prevede, al contrario, che vengano fissati e definiti per alcune categoria di prodotto (vedi tab. 1) dei criteri ecologici su cui fondare la valutazione e decidere, in ultima analisi, di rilasciare o meno l’etichetta. Un bene, cioè , può essere definito ambientalmente compatibile solo in senso relativo, quando cioè posto a confronto con altri prodotti, appartenenti ad un medesimo gruppo ed aventi la medesima funzione, provoca un minore impatto sull’ambiente

    Il regolamento Ecolabel 1980/2000 del 17 luglio 2000
    Secondo quanto riportato nell’articolo 18 del vecchio regolamento, la Commissione aveva il compito di riesaminare il sistema in base all’esperienza maturata nei primi anni di impiego, e così il 24.06.99 il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha approvato la revisione del regolamento 880/92 per la modifica e il miglioramento di alcuni aspetti. Il 17 luglio 2000 si è arrivati alla stesura definitiva del nuovo regolamento N. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio entrato in vigore il 24 settembre 2000.

    Quali novità il nuovo testo prevede che:
    · per essere incluso nello schema ecolabel un gruppo di prodotti deve:
    I) rappresentare un significativo volume di vendita nel mercato interno (di cui una parte significativa rivolta al consumatore finale);
    II) implicare significativi impatti ambientali su scala globale o regionale;
    III) presentare significative potenzialità di miglioramento dell’ambiente attraverso le scelte dei consumatori, incentivando i produttori e i fornitori a cercare vantaggi competitivi attraverso l’offerta di prodotti etichettati. Un gruppo di prodotti può essere suddiviso in sottogruppi, con corrispondenti adattamenti dei criteri ecologici.
    · la Commissione, con il coinvolgimento del CUEME (Comitato dell’Unione Europea per il Marchio di qualità Ecologica,l’organismo che riunisce gli Organismi Competenti del Paesi Membri e il Forum Consultivo composto da rappresentanti delle parti interessate) deve stabilire entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento (cioè entro settembre 2001) un piano di lavoro che includa una strategia di sviluppo dello schema Ecolabel per i successivi tre anni, in cui definire:
    I) gli obiettivi ambientali,
    II) la penetrazione del mercato;
    III) una lista non esaustiva di gruppi di prodotti considerati prioritari;
    IV) piani di coordinamento e cooperazione tra Ecolabel Europeo e altre etichette ecologiche (l’etichettatura dei prodotti in base alle norme ISO 14020 è stata emessa di recente) presenti nei Paesi Membri, nonché indicazioni finanziarie.
    Il piano, inoltre, deve esaminare la possibilità di applicare lo schema Ecolabel ai servizi, in relazione agli sviluppi in tale settore dello schema Emas.
    · l’estensione ai servizi che aprirà nuovi importanti ambiti di applicazione dell’etichetta, fornendo garanzie ai consumatori sulla compatibilità ambientale dei servizi utilizzati. Di notevole valore tale revisione in quanto contribuirà ad un allargamento del sistema anche presso il pubblico.
    La modifica al regolamento si è resa necessaria dopo che nel corso dei primi 5 anni di applicazione del marchio sono emerse alcune problematiche quali:
    · scarso numero dei criteri approvati, a causa della lunghezza e della complessità degli studi necessari, dalla mancanza di una metodologia unica e dalla farraginosità delle procedure di adozione interne alla Commissione;
    · scarso numero di prodotti etichettati, a causa di posizioni molto diverse emerse da parte del mondo delle imprese circa il livello di selettività dell’Ecolabel, ritenuto da alcune troppo esteso da altre eccessivamente riduttivo;
    · accuse di scarsa trasparenza delle procedure di definizione dei criteri, soprattutto da parte di paesi extracomunitari e per la necessità di riferirsi alla normativa ISO 14000 sulla certificazione di prodotto .
    Visti i nuovi indirizzi, sono stati inseriti tra gli allegati del nuovo regolamento schemi indicativi per l’analisi della vita del prodotto, requisiti metodologici per la definizione dei criteri e principi procedurali per la definizione dei criteri.
    L’Anpa ha intrapreso studi di fattibilità per l’applicazione dell’Ecolabel alle strutture ricettive nazionali in relazione alle prospettive che si stanno delineando per i progetti di Politiche Integrate di Prodotto in aree protette e in aree turistiche strategiche.

    In base alle indicazioni del nuovo regolamento, tra le categorie previste come possibili richiedenti nel nuovo regolamento vi sono anche, come accennato, i distributori. Prendendo atto del fatto che già oggi questa categoria è quella che ha mostrato maggiore interesse all’Ecolabel (richiesto e ottenuto da alcuni prodotti commercializzati con marchi quali Esselunga e Coop), concludiamo come consentire ad essi una richiesta autonoma significherà incremento nelle domande di adesione al sistema. Quale effetto sperato, una maggiore sensibilizzazione dei produttori,che potranno così meglio sfruttare i vantaggi competitivi garantiti dal marchio e un notevole ampliamento del numero di consumatori informati sull’etichetta. Saranno questi a poter così divenire parte attiva nella promozione del marchio.

    Criteri per l’assegnazione dell’etichetta
    Definizione dei criteri
    L’iter previsto per la definizione dei criteri, dalla scelta del gruppo di prodotti da sottoporre allo studio, alla definizione e all’adozione dei criteri stessi da parte della Commissione, è indubbiamente complesso. La procedura per la definizione dei criteri ecologici può essere avviata dalla Commissione di propria iniziativa o su richiesta del CUEME.

    La Commissione, tenendo conto del piano di lavoro e dei requisiti metodologici, rimanderà al CUEME lo sviluppo e l’eventuale modifica degli appositi criteri. Sulla base del mandato, il CUEME sviluppa quindi i criteri garantendo la partecipazione delle parti interessate riunite nel forum consultivo (industriali, artigiani, fornitori di servizi, rivenditori, importatori, associazioni ambientaliste, sindacati, organizzazioni dei consumatori). I criteri elaborati, se rispecchiano il mandato, vengono sottoposti dalla Commissione all’approvazione del Comitato composto dai rappresentanti dei Paesi membri dell’Unione Europea che deliberano con voto ponderato.

    I voti necessari per l’approvazione sono 62
    I voti sufficienti al blocco sono 26

    Tra gli stati membri l’Italia insieme alla Francia, all’Inghilterra, alla Germania ha la possibilità di esprimere fino a 10 punti, numero massimo di voti attribuiti ad un singolo paese (Fonte: UE – DG XI).

    Una volta che il progetto è stato approvato dal Comitato, la Commissione adotta le misure previste e le pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L.
    Nella definizione dei criteri ecologici, decisiva è l’adozione di procedure del tipo LCA. Sono previste infatti quali fasi centrali nel processo decisivo l’esecuzione di un inventario e una valutazione degli impatti.

    Forniamo un esempio. Per l’assegnazione dell’etichetta alle lavatrici i criteri di riferimento sono:
    1) criteri chiave che riguardano il consumo d’energia (per lavare un Kg di biancheria di cotone con un ciclo di 60 °C senza prelavaggio), il consumo d’acqua e il consumo di detersivo;
    2) criteri ottimali di funzionamento riguardano, invece, le istruzioni per l’utilizzazione e l’incoraggiamento al riciclaggio tramite la marchiatura dei materiali plastici;
    3)criteri relativi alle prestazioni in particolare alla qualità del lavaggio e al risciacquo.
    Procedura di concessione dell’Ecolabel

    La concessione del marchio Ecolabel è rilasciata in ogni paese dell’Unione da un Organismo Competente (O.C.) dello Stato in cui il bene è prodotto o commercializzato per la prima volta. Visto che l’Etichetta Ecologica europea è stata istituita da un Regolamento, essa non ha avuto bisogno di essere recepita da parte di legislazioni nazionali di ciascun paese membro; l’unico atto richiesto è la nomina da parte di ciascun stato, di un istituzione, l’O.C. appunto, che si renda responsabile del rilascio dell’Ecolabel sul territorio nazionale come nei confronti dell’UE.

    La domanda , allora, dovrà essere inoltrata dal soggetto richiedente all’apposito Organismo Competente. Nel nostro paese l’uso dell’etichettatura viene concesso dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit. Tale Comitato, composto da rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente, dell’Industria, della Sanità e del Tesoro, per le funzioni relative al marchio di qualità ecologica, si avvale:
    - dell’ANPA per le attività di supporto tecnico, comprendenti l’analisi della documentazione presentata dalle aziende interessate a ottenere l’uso dell’etichetta ai fini dell’approvazione da parte della Sezione della concessione del diritto d’uso;
    - dell’ispettorato tecnico del Ministero dell’Industria per l’accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori abilitati ad eseguire l’accertamento tecnico preliminare indipendente ai sensi dell’art. 7 c.6 del regolamento 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e per la redazione dell’elenco di tali laboratori.
    - del Forum consultivo (non ancora nominato) per l’acquisizione di pareri sulla proposizione alla
    Commissione europea di nuovi gruppi di prodotti;

    Può presentare domanda chi produce, importa o commercializza per la prima volta un prodotto rientrante in un gruppo definito di prodotti per cui siano già stati definiti dei criteri ecologici di riferimento da parte della Commissione Europea con apposita decisione (vedi tab. 1).

    Tab. 1 Elenco dei prodotti per i quali sono stati approvati i criteri di assegnazione dell’Ecolabel

    PRODOTTO PUBBLICAZIONE SU G.U.
    Lavatrici GUCE L 191/56 del 01.08.96 in revisione
    Lavastoviglie G.U.C.E.L 216 del 4.08.98
    Tessuto carta G.U.C.E.L 019/79 del 24.01. 98
    Ammendamenti G.U.C.E. L 219 del 07.08.98
    Detersivi per lavatrici G.U.C.E. L 217/14 del 13.09.95
    Vernici G.U.C.E. L 4/8 del 06.01.96
    Tessili (lenzuola e T-shirt) G.U.C.E. L 116/30 del 11.05.96
    Carta per fotocopie G.U.C.E. L 192/26 del 02.08.96
    Frigoriferi e congelatori G.U.C.E. L 323/35 del 13.12.96
    Materassi da Letto G.U.C.E. L 302/31 del 12.11.98
    Verniciati per interni G.U.C.E. L5 del 9.01.99
    Detersivi per lavastoviglie G.U.C.E. L 167/38 del 02.07.99
    Detersivi per bucato G.U.C.E. L 187/52 del 20.07.99
    Computer Portatili G.U.C.E. L 276 del 27.10.99
    Lampade elettriche G.U.C.E. L 216 del 14.08. 99
    Personal Computers G.U.C.E. L 170/46 del 17.03.99
    Calzature G.U.C.E. L 57/31 del 05.03.99
    Prodotti in via di regolamentazione Stato dei lavori:
    Pneumatici Studi di fattibilità avviati
    Televisori Studi di fattibilità avviati
    Aspirapolvere Studi di fattibilità avviati
    Mobili Studi di fattibilità avviati
    Rivestimenti Studi di fattibilità avviati
    Batterie per beni di consumo Studi completati – Lavori sospesi
    Sacchetti per rifiuti Studi completati – Lavori sospesi

    Una volta inoltrata la domanda all’Organismo Competente sarà quest’ultimo a valutare la rispondenza del prodotto ai criteri ecologici definiti. Se la decisione dell’O.G. è favorevole al rilascio del marchio, l’organismo la notifica alla Commissione allegando tutti i certificati e i risultati della valutazione; qualora la Commissione intendesse respingere la domanda di assegnazione deve darne comunicazione all’organismo nazionale entro trenta giorni dalla notifica, altrimenti la richiesta va considerata accolta. In quest’ultimo caso l’organismo competente stipula con il richiedente un contratto nel quale vengono precisate le condizioni d’uso del marchio di qualità ecologica.

    Una volta assegnato, il marchio, un fiore la cui corolla è formata da dodici stelle in cerchio, simbolo dell’Unione, avrà validità per un massimo di 3 anni, periodo che andrà a ridursi qualora decadano alcuni dei criteri su cui era stata basata l’assegnazione del marchio. Una volta concessa l’etichetta, chiunque può chiedere informazioni sulle ragioni che hanno motivato la decisione di assegnazione.
    Gli oneri finanziari che il richiedente dovrà sostenere per richiedere e ottenere l’etichetta, consistono in:
    - costi per le prove;
    - pagamento del diritto d’istruttoria;
    - pagamento dei diritti d’uso annuali e costi per le verifiche successivi alla concessione dell’etichetta.
    Incentivi all’Ecolabel

    L’impegno richiesto all’azienda nell’implementazione di tale strumento non è certamente trascurabile. La sua limitata diffusione, infatti, molto è dipesa dai costi che l’azienda deve sostenere per la sua implementazione e per le complessità e lungaggine dell’iter richiesto per giungere alla certificazione. Per queste ragioni stanno crescendo negli ultimi anni politiche fiscali volte ad incentivare l’utilizzo di tali mezzi . Diffuse sono state infatti le richieste da parte del mondo imprenditoriale di sgravi fiscali e burocratici. L’ecocertificazione (sia l’ecolabel sia l’Emas) non può diventare un aggravio burocratico, al contrario migliorando il livello di fiducia tra amministrazioni locali, imprese e consumatori, dovrebbe aiutare a smaltire gli iter di autorizzazione. Anche il Governo italiano da tempo lavora verso questa direzione: la creazioni di uno “sportello unico ambientale”, semplificazioni studiate per le aziende certificate, misure a favore dei prodotti che ottengono l’etichettatura ecologica Ecolabel e sgravi alle aziende che realizzano investimenti avanzati ed innovativi in campo ambientale.

    Chiare indicazioni per l’utilizzo corretto di meccanismi di incentivazione e disincentivazione finalizzati alla protezione ambientale sono state fornite già da tempo dall’UE . Anche l’OCSE, in tema di sviluppo sostenibile e di problemi ambientali da affrontare entro l’anno 2010, suggerisce l’utilizzo di analisi del ciclo di vita del prodotto al fine di comprendere dove conviene intervenire per avvicinarsi all’obiettivo fissato: un sistema di emissioni che voglia tendere allo zero.

    L’ecolabel in Italia
    In Italia i prodotti per i quali l’Organismo Competente nazionale ha concesso l’uso del marchio sono:

    DENOMINAZIONE PRODOTTO GRUPPO PRODOTTO DA COMMERCIALIZZATO
    Ecolucart 4 maxi Tessuto carta Cartiera Lucchese Cartiera Lucchese
    Ecolucart 8maxi Tessuto carta Cartiera Lucchese Cartiera Lucchese
    Esselunga per chi ama la natura 4rotoli Tessuto carta Cartiera Lucchese Esselunga
    Esselunga per chi ama la natura 8rotoli Tessuto carta Cartiera Lucchese Esselunga
    Ecolucart 350 8rotoli Tessuto carta Cartiera Lucchese Cartiera Lucchese
    Coop carta igienica ecologica 4maxi rot. Tessuto carta Cartiera Lucchese Coop
    Collezioni Lenzuola (Edera, Ardesia, Essenze, Flora, Acacia) Tessili Madival SpA
    Esselunga per chi ama la natura-Pastiglie per lavastoviglie 500 g (25x20g) Detersivi per lavastoviglie. General Detergents SpA Esselunga

    Prof. Arch. Stefano Lungo per arcblog.com

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